Gli servizio idrico integrato, nel settore idrico dovrebbero trovare nella tariffa la principale fonte di finanziamento. La normativa europea stabilisce che la tariffa deve coprire integralmente i costi di investimento e assicurare la copertura integrale anche dei costi di esercizio. La quota di tariffa destinata al rientro degli investimenti e generalmente diluita nel tempo, quindi per poter fare gli investimenti è necessario ricorrere al sistema finanziario al assicurare il capitale da investire.
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Investimenti privati
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Gli accordi sottoscritti tra Regione Calabria e SoRiCal, impegna quest’ultima a realizzare a un volume complessivo di investimenti nei trenta anni di gestione pari a 305 milioni di euro da attuarsi per successivi programmi quinquennali. I ritardi accumulati nelle procedure di approvazione dei progetti determinavano, di fatto, il venir meno dei presupposti temporali sulla cui base era stato elaborato il Programma degli investimenti. Successivamente, la crisi finanziaria della società iniziata 2011 ha costretto i manager di Sorical a ridurre e a bloccare molti degli investimenti programmati.
https://www.soricalspa.com/investimenti/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AKH2ieZDBQo

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A fine 2016 è stato fatto un puntuale lavoro di ricognizione e riprogrammazione degli interventi. Gli investimenti complessivi effettuati da Sorical ammontano a 256 milioni di euro, di cui 109 milioni di euro di risorse della società.
La crisi finanziaria ha avuto riflessi anche sul fronte delle manutenzioni idrauliche ed elettriche, erano stati accumulati ritardi e si è proceduto a reperire le risorse in bilancio per affrontare le emergenze. Nel biennio 2013/2014 sono stati fatti interventi per 12,6 milioni di euro, negli anni successivi, 2015/2018, invece, 35,5 milioni di euro.

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A fronte delle difficoltà finanziare dei Comuni a pagare le forniture e della Sorical a pianificare investimenti importanti, con la Regione sono stati attivati percorsi per interventi strutturali sui due più grandi acquedotti della Calabria, l’Abatemarco (23 milioni di euro), Simeri Passante (17,5 milioni di euro). Nel primo caso si sta procedendo alla progettazione, nel secondo alcuni interventi sono stati già completati, altri definite le gare e avviata la progettazione.



Cosa sono gli Ambiti Territoriali Ottimali?
I servizi idrici sono organizzati sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ossia porzioni di territorio la cui delimitazione è definita dalle Regioni nel rispetto dei seguenti principi:
- unicità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui;
- unicità della gestione;
- adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici.
Ad oggi si contano 64 ATO, 12 dei quali, come in Calabria, coincidono con il territorio regionale.
Cosa sono gli Enti di governo dell’ambito?
Gli Enti di governo dell’ambito (EGA) sono gli organismi individuati dalle Regioni per ciascun Ambito Territoriale Ottimale ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell’ATO ed ai quali è trasferito l’esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
In Calabria l’Ega prende il nome di Autorità Idrica Calabrese, istituita con legge regionale 18/2017
Agli Enti di governo dell’ambito sono attribuiti, in particolare, i compiti di seguito richiamati:
- predisposizione e aggiornamento del Piano d’Ambito (costituito dall’insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario);
- affidamento del servizio idrico integrato;
- predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo dell’ambito e soggetto gestore, sulla base della convenzione tipo adottata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- al fine dell’aggiornamento del piano economico-finanziario, predisposizione della tariffa nell’osservanza del metodo tariffario adottato dall’Autorità e relativa trasmissione a quest’ultima per l’approvazione.
L’Ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unicità della gestione, procede alla scelta della forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo, provvedendo conseguentemente all’affidamento del servizio idrico integrato.Il diritto eurounitario ha delineato tre paradigmi organizzativi e gestionali :affidamento mediante gara,partenariato pubblico-privato con gara per la scelta del socio privato (PPP); in house providing.
Il decreto legge 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha disposto che, in sede di prima applicazione, gli Enti di governo dell’ambito, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ATO, dispongono l’affidamento al gestore unico d’ambito alla scadenza delle gestioni esistenti, operanti in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege.
Inoltre il legislatore ha previsto talune deroghe alla costituzione del gestore unico d’ambito da parte dell’Ente di governo. In particolare, nel caso in cui l’ATO coincida con il territorio regionale, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori al territorio corrispondente alle province o alle città metropolitane.
Inoltre tra le deroghe alla costituzione del gestore unico d’ambito, il legislatore ha previsto anche che siano fatte salve:
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148 del D.lgs 152/06;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
Dalla ricognizione compiuta dall’Autorità nel dicembre 2016, risulta che – oltre a gestori unici di ambito e a operatori che stanno esercendo il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente – vi è ancora la diffusa presenza di gestori cessati ex lege (in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall’Ente di governo dell’ambito).
Per tali ragioni in alcuni ATO sono ancora presenti diverse gestioni (a livello nazionale se ne contano oltre 2.100).
L’Autorità Idrica della Calabria (AIC) è l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, nel territorio comprendente l’intera circoscrizione regionale.
Approfondisci: https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento2/subsite/autorita_idrica/
Quali sono le competenze affidate all’Autorità sui servizi idrici?
Con il Decreto Legge n. 201/11 (c.d. “Salva-Italia”) sono state trasferite all’Autorità “le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”. Tali funzioni – come precisate dal DPCM 20 luglio 2012 – vengono esercitate dall’Autorità con gli stessi poteri alla medesima attribuiti dalla propria legge istitutiva (Legge n. 481 del 1995) e fanno riferimento a diversi aspetti, in particolare:
- in materia tariffaria: individuazione dei costi efficienti di investimento e dei costi esercizio da riconoscere in tariffa;; predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario (ossia dei criteri per la determinazione delle tariffe), approvazione delle tariffe proposte dal soggetto competente (verificando anche la corretta redazione degli atti che compongono il piano d’ambito); definizione di direttive per la trasparenza della contabilità volta alla corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta e area geografica (unbundling);
- in tema di qualità: definizione dei livelli minimi e degli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, determinando anche obblighi di indennizzo automatico in caso di violazione dei provvedimenti adottati;
- con riguardo alla tutela dei diritti degli utenti: valutazione di reclami, istanze e segnalazioni;
- predisposizione della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra il soggetto che affida il servizio ed il soggetto gestore. Ulteriori competenze sono poi state attribuite all’Autorità da interventi normativi successivi, ossia dal L. 133/2014(c.d. Decreto Sblocca Italia) – in particolare con riferimento al monitoraggio sugli affidamenti e sulla partecipazione obbligatoria degli Enti Locali agli Enti di governo dell’ambito – e dalla legge 221/2015 (c.d. Collegato ambientale), per quanto attiene – tra l’altro – l’adozione di direttive per contenimento morosità e la definizione della tariffa sociale, assicurando agli utenti domestici disagiati l’accesso, a condizioni agevolate, al quantitativo minimo vitale.
I profili attinenti le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell’acqua fornita non rientrano nelle competenze di regolazione dell’Autorità.
Qual è il ruolo dell’Autorità nella definizione della tariffa?
L’Autorità ha, tra gli altri, il compito di definire le componenti di costo e di predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e di approvare le tariffe proposte dal soggetto competente.
La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti individuati dalla legge regionale, e trasmessa all’Autorità per l’approvazione, insieme a tutti i documenti necessari. In particolare l’Autorità richiede che venga esplicitata la relazione tra obiettivi della gestione individuati dai soggetti competenti egli interventi infrastrutturali necessari, prevedendo contestualmente la possibilità per gli Enti di governo dell’ambito di selezionare il tipo di regole per il computo tariffario in funzione dei richiamati obiettivi dai medesimi prefissati. Nello specifico, l’Autorità prevede, che – ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie – vengano, tra l’altro, trasmessi i seguenti atti:
- il programma degli interventi (PdI),indicando: a) i livelli di servizio attuali, b) le criticità rilevate sul territorio, c) gli obiettivi di servizio, d) le linee di intervento pianificate per il raggiungimento dei citati obiettivi, e) la coerenza di tali linee di intervento con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, f) la quantificazione delle relative previsioni di spesa, g) il cronoprogramma degli interventi;
- il piano economico finanziario (PEF), coerentemente redatto con il PdI, riportando con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, esplicitando il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta(J) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo regolatorio.
In caso di inerzia dell’Ente di governo dell’ambito, l’iniziativa spetta al gestore.
La tariffa viene determinata d’ufficio dall’Autorità (prevedendo una riduzione del 10% rispetto a quella applicata nel 2015), quando l’Ente di governo dell’ambito e/o il gestore non forniscano tutti gli atti, i dati e le informazioni necessarie, secondo quanto previsto dall’Autorità stessa.
Inoltre l’Autorità dispone – al ricorrere di talune casistiche (tra cui la mancata consegna degli impianti al gestore d’ambito, la mancata adozione della carta dei servizio, la fatturazione di un consumo minimo impegnato all’utenza domestica, la mancata adozione di procedure per il controllo della qualità dell’acqua destinata al consumo umano) l’invarianza delle tariffe rispetto a quelle applicate da ciascun gestore nel 2015
Per approfondire:
https://www.arera.it/atlante/it/idrico/capitolo_1/elenco_domande_paragrafo_1.htm
Cosa sono gli Ambiti Territoriali Ottimali?
I servizi idrici sono organizzati sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ossia porzioni di territorio la cui delimitazione è definita dalle Regioni nel rispetto dei seguenti principi:
- unicità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui;
- unicità della gestione;
- adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici.
Ad oggi si contano 64 ATO, 12 dei quali, come in Calabria, coincidono con il territorio regionale.
Cosa sono gli Enti di governo dell’ambito?
Gli Enti di governo dell’ambito (EGA) sono gli organismi individuati dalle Regioni per ciascun Ambito Territoriale Ottimale ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell’ATO ed ai quali è trasferito l’esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
In Calabria l’Ega prende il nome di Autorità Idrica Calabrese, istituita con legge regionale 18/2017
Agli Enti di governo dell’ambito sono attribuiti, in particolare, i compiti di seguito richiamati:
- predisposizione e aggiornamento del Piano d’Ambito (costituito dall’insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario);
- affidamento del servizio idrico integrato;
- predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo dell’ambito e soggetto gestore, sulla base della convenzione tipo adottata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- al fine dell’aggiornamento del piano economico-finanziario, predisposizione della tariffa nell’osservanza del metodo tariffario adottato dall’Autorità e relativa trasmissione a quest’ultima per l’approvazione.
L’Ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unicità della gestione, procede alla scelta della forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo, provvedendo conseguentemente all’affidamento del servizio idrico integrato.Il diritto eurounitario ha delineato tre paradigmi organizzativi e gestionali :affidamento mediante gara,partenariato pubblico-privato con gara per la scelta del socio privato (PPP); in house providing.
Il decreto legge 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha disposto che, in sede di prima applicazione, gli Enti di governo dell’ambito, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ATO, dispongono l’affidamento al gestore unico d’ambito alla scadenza delle gestioni esistenti, operanti in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege.
Inoltre il legislatore ha previsto talune deroghe alla costituzione del gestore unico d’ambito da parte dell’Ente di governo. In particolare, nel caso in cui l’ATO coincida con il territorio regionale, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori al territorio corrispondente alle province o alle città metropolitane.
Inoltre tra le deroghe alla costituzione del gestore unico d’ambito, il legislatore ha previsto anche che siano fatte salve:
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148 del D.lgs 152/06;
- le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
Dalla ricognizione compiuta dall’Autorità nel dicembre 2016, risulta che – oltre a gestori unici di ambito e a operatori che stanno esercendo il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente – vi è ancora la diffusa presenza di gestori cessati ex lege (in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall’Ente di governo dell’ambito).
Per tali ragioni in alcuni ATO sono ancora presenti diverse gestioni (a livello nazionale se ne contano oltre 2.100).
L’Autorità Idrica della Calabria (AIC) è l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, nel territorio comprendente l’intera circoscrizione regionale.
Approfondisci: https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento2/subsite/autorita_idrica/
Quali sono le competenze affidate all’Autorità sui servizi idrici?
Con il Decreto Legge n. 201/11 (c.d. “Salva-Italia”) sono state trasferite all’Autorità “le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”. Tali funzioni – come precisate dal DPCM 20 luglio 2012 – vengono esercitate dall’Autorità con gli stessi poteri alla medesima attribuiti dalla propria legge istitutiva (Legge n. 481 del 1995) e fanno riferimento a diversi aspetti, in particolare:
- in materia tariffaria: individuazione dei costi efficienti di investimento e dei costi esercizio da riconoscere in tariffa;; predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario (ossia dei criteri per la determinazione delle tariffe), approvazione delle tariffe proposte dal soggetto competente (verificando anche la corretta redazione degli atti che compongono il piano d’ambito); definizione di direttive per la trasparenza della contabilità volta alla corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta e area geografica (unbundling);
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In caso di inerzia dell’Ente di governo dell’ambito, l’iniziativa spetta al gestore.
La tariffa viene determinata d’ufficio dall’Autorità (prevedendo una riduzione del 10% rispetto a quella applicata nel 2015), quando l’Ente di governo dell’ambito e/o il gestore non forniscano tutti gli atti, i dati e le informazioni necessarie, secondo quanto previsto dall’Autorità stessa.
Inoltre l’Autorità dispone – al ricorrere di talune casistiche (tra cui la mancata consegna degli impianti al gestore d’ambito, la mancata adozione della carta dei servizio, la fatturazione di un consumo minimo impegnato all’utenza domestica, la mancata adozione di procedure per il controllo della qualità dell’acqua destinata al consumo umano) l’invarianza delle tariffe rispetto a quelle applicate da ciascun gestore nel 2015
Per approfondire:
https://www.arera.it/atlante/it/idrico/capitolo_1/elenco_domande_paragrafo_1.htm